COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 22/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 04/09/2005 SPES MENTANA – PISONIANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 22/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 04/09/2005 SPES MENTANA - PISONIANO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 4 del 792005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Spes Mentana e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per avervi preso parte il calciatore Chiavarini Franco (tesserato Pisoniano), squalificato, come da C.U. n°54 del 0712005 del Comitato Regionale Lazio e schierato in campo con il n° 7 invocandosi per l'effetto, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 comma 5 del CGS; - rilevato che, come si evince dal C.U. n°54 del 712005 del Comitato Regionale Lazio, documentazione acquisita da questo Giudice Sportivo, al predetto calciatore, in quel momento tesserato per la società Cynthia 1920, veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione ( II infrazione) nel corso della finale della Coppa Italia di "Eccellenza"; - ritenuto dunque, che il calciatore Chiavarini Franco, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Pisoniano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo
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