COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 28/09/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) GARA DEL 24/09/2005 MONOPOLI S.R.L. – SAN PAOLO BARI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 28/09/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) GARA DEL 24/09/2005 MONOPOLI S.R.L. - SAN PAOLO BARI Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 35° del primo tempo sul punteggio di 4-0 a favore della società Monopoli; - rilevato che la società S.Paolo Bari si è presentata sul terreno di gioco con soli 7 calciatori e che al 35° del primo tempo a causa dell'infortunio del calciatore Gioielli Carlo (n° 10 ) la medesima società restava con 6 giocatori effettivi; - considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di 7 calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Giuoco del Calcio e dall'art.73 comma 2 delle NOIF; - considerato che a tale condotta, corrisponde la sanzione prevista dall'art.12 comma 1 del CGS e atteso che l’A.S. San Paolo deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara; P.Q.M delibera: 1) di comminare alla società San Paolo Bari la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio do 0-4 quale miglior risultato conseguito al momento della sospensione della stessa.
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