COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 01/04/2006 SOLOFRA – SAN PAOLO BARI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 03/04/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 01/04/2006 SOLOFRA - SAN PAOLO BARI
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di contestuale e tempestivo preannuncio dalla
Società San Paolo Bari e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore in
relazione alla mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa;
- rilevato che la reclamante non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della dedotta
causa di forza maggiore e che pertanto il reclamo deve essere respinto;
P.Q.M
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di comminare alla società San Paolo Bari la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E.1500 quale
seconda rinuncia;
3) di addebitare sul conto della società San Paolo Bari la tassa di reclamo.
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