COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI
_ 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
- il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di _ 1.500,00 e la diffida all’ A.S.D. Frascati
per la condotta tenuta da propri sostenitori durante e dopo la partita Frascati/Celano
del 08.12.2005;
- propone reclamo l’A.S.D. Frascati sostenendo l’eccessività della sanzione irrogata
alla luce della modesta gravità dei fatti la reclamante e contestando l’addebitabilità
alla Società di uno degli episodi oggetto del provvedimento, avvenuto a distanza di
tre chilometri dallo stadio;
- il reclamo è parzialmente fondato. Infatti l’episodio avvenuto a fine gara dopo che la
terna arbitrale aveva lasciato lo stadio a tre chilometri di distanza ai sensi dell’art. 11,
comma 1 del C.G.S. non può essere addebitato alla Società reclamante essendo
rimasto sconosciuto l’autore dei fatti e non essendo provata la violazione del divieto
di cui all’art. 10 comma 1 del C.G.S.;
- per quanto attiene gli altri episodi contestati essi sono certamente addebitabili al
Frascati e per essi sanzione congrua appare quella di _ 2.000,00 di ammenda con
esclusione della diffida irrogata dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo revoca la diffida e ridetermina l’ammenda inflitta
all’A.S.D. Frascati in _ 2.000,00 (duemila/00). Nulla per la tassa non versata.
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