COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SORIANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOLLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SORIANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOLLI STEFANO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti, esaminato il reclamo, e
RITENUTO CHE:
- la reclamante non contesta la materialità del fatto addebitato al proprio calciatore –
schiaffo all’avversario a gioco fermo – limitandosi a dedurre il convincimento del
proprio giocatore in ordine alla erroneità della decisione arbitrale precedentemente
assunta a suo danno, e, comunque, l’istintività del gesto;
- fermo restando che le circostanze dedotte dalla reclamante costituiscono mere
allegazioni difensive, sfornite di ogni prova (desumibile, in via esclusiva, dagli atti
ufficiali), esse – ove anche provate – risulterebbero irrilevanti ai fini del decidere,
atteso che, nel ns. ordinamento, né le motivazioni della condotta illecita, né la sua
istintività costituiscono circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena
- conseguentemente sanzione adeguata alla condotta violenta in esame appare la
squalifica per tre giornate di gara – costituente la pena base per simili infrazioni –
che sembra essere stata irrogata dal Giudice Sportivo all’interno della maggior
sanzione globalmente adottata anche in considerazione dell’altra condotta di cui si
dirà in appresso;
- la frase rivolta dal calciatore all’assistente nel corso della fase di abbandono del
recinto di giuoco, per quanto sicuramente colorita, non contiene, invero, né ingiurie
né minacce nei confronti dell’assistente medesimo, e può, dunque, più
correttamente qualificarsi come protesta “vibrante” per il linguaggio e l’elevato tono
di voce utilizzati, ma non certo ingiuriosa o irriguardosa, e dovendosi, anche
escludere la sussistenza di un atteggiamento minaccioso, che, se pur refertato, non
trova sufficienti elementi di sostegno nelle circostanze narrate, dalle quali non è
univocamente desumibile un’obiettiva minacciosità,
- conseguentemente sanzione adeguato a tale ultima condotta risulta esser quella di
una giornata di squalifica, che – sommata alla sanzione per la condotta più grave –
conduce ad una sanzione complessiva di quattro giornate, contro le cinque irrogate
in prima istanza,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Sorianese. Riduce la squalifica
irrogata al calciatore Solli Stefano a quattro giornate di gara.
Nulla per la tassa non versata.
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