COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SORIANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOLLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SORIANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOLLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 09.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, esaminato il reclamo, e RITENUTO CHE: - la reclamante non contesta la materialità del fatto addebitato al proprio calciatore – schiaffo all’avversario a gioco fermo – limitandosi a dedurre il convincimento del proprio giocatore in ordine alla erroneità della decisione arbitrale precedentemente assunta a suo danno, e, comunque, l’istintività del gesto; - fermo restando che le circostanze dedotte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni difensive, sfornite di ogni prova (desumibile, in via esclusiva, dagli atti ufficiali), esse – ove anche provate – risulterebbero irrilevanti ai fini del decidere, atteso che, nel ns. ordinamento, né le motivazioni della condotta illecita, né la sua istintività costituiscono circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena - conseguentemente sanzione adeguata alla condotta violenta in esame appare la squalifica per tre giornate di gara – costituente la pena base per simili infrazioni – che sembra essere stata irrogata dal Giudice Sportivo all’interno della maggior sanzione globalmente adottata anche in considerazione dell’altra condotta di cui si dirà in appresso; - la frase rivolta dal calciatore all’assistente nel corso della fase di abbandono del recinto di giuoco, per quanto sicuramente colorita, non contiene, invero, né ingiurie né minacce nei confronti dell’assistente medesimo, e può, dunque, più correttamente qualificarsi come protesta “vibrante” per il linguaggio e l’elevato tono di voce utilizzati, ma non certo ingiuriosa o irriguardosa, e dovendosi, anche escludere la sussistenza di un atteggiamento minaccioso, che, se pur refertato, non trova sufficienti elementi di sostegno nelle circostanze narrate, dalle quali non è univocamente desumibile un’obiettiva minacciosità, - conseguentemente sanzione adeguato a tale ultima condotta risulta esser quella di una giornata di squalifica, che – sommata alla sanzione per la condotta più grave – conduce ad una sanzione complessiva di quattro giornate, contro le cinque irrogate in prima istanza, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Sorianese. Riduce la squalifica irrogata al calciatore Solli Stefano a quattro giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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