COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORELLI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 75 del 21.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORELLI MARCO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 75 del 21.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore della Società reclamante che ha
chiesto l’accoglimento del gravame, osserva:
•Il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica al calciatore Morelli Marco
perché al termine della gara Celano-Tolentino del 18.12.2005 colpiva con un pugno
al viso un avversario;
•Propone reclamo il Celano Olimpia chiedendo la riduzione della squalifica in ragione
dell’errata attribuzione al Morelli di un ruolo attivo nell’episodio addebitatogli. A tal
proposito la reclamante chiede l’ammissione della prova televisiva ai sensi dell’art.
31 comma 1 lett2) del C.G.S..
•Va preliminarmente esaminata la richiesta di ammissione della prova televisiva. La
reclamante sostiene che l’arbitro avrebbe attribuito al Morelli un ruolo attivo di
aggressore mentre in realtà il calciatore si sarebbe limitato a difendersi. Tale erronea
valutazione legittimerebbe l’ingresso della prova televisiva nel procedimento
disciplinare. Tale tesi non è condivisibile. Infatti l’art. 31 comma 1 lett. a2) del C.G.S.
consente la utilizzazione di riprese televisive e filmati qualora essi dimostrino che il
calciatore sanzionato sia soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. In realtà la
reclamante propone una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella offerta
dall’arbitro ma non sostiene che l’autore dei fatti sia persona diversa dal Morelli. In
sostanza la prova televisiva non proverebbe un errore sulla individuazione dell’autore
dei fatti, ma un errore di valutazione dei fatti da parte dell’arbitro. Essa è pertanto
inammissibile.
•Ai sensi dell’art. 31 comma 1 lett. a1) del C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova
circa il comportamento dei tesserati. Pertanto deve ritenersi provato che il Morelli al
termine della gara ha colpito con un pugno un calciatore avversario. L’art. 14 comma
2bis lett. b) del C.G.S. prevede per tali atti, una sanzione minima edittale di tre
giornate.
Il reclamo va quindi respinto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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