COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGLIONE UGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGLIONE UGO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla A.S. Cosenza, letti gli atti, e considerato che:
- la reclamante non contesta, nella sua materialità, la condotta del proprio tesserato –
pugno alla testa di calciatore avversario senza esiti fisici di un qualche rilievo –
limitandosi a dedurre la assoluta involontarietà del gesto che sarebbe stato
compiuto, istintivamente, per proteggersi in occasione di un contrasto
- tuttavia tale prospettazione si risolve in una mera allegazione difensiva – sfornita di
ogni prova qualificata – ed inidonea, dunque, a vincere la fede privilegiata che il
nostro ordinamento (art. 31 lett. A1) del C.G.S.) assegna agli Atti ufficiali ove, come
nella specie, le circostanze in essi refertate siano immuni da illogicità e/o
contraddittorietà (intrinseche, ovvero in relazione ad altre risultanze ufficiali);
- sotto altro profilo – atteso che la proposizione dell’impugnativa impone, di per sé, alla
Commissione, anche in difetto di specifica deduzione sul punto, di valutare anche la
congruità della sanzione adottata – devesi, infine, rilevare come la punizione irrogata
sia assolutamente conforme alla previsione normativa, in materia di “condotta
violenta di non particolare gravità” di cui all’art. 14. 2bis punto b) C.G.S.,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Cosenza, disponendo, per l’effetto, l’addebito della
tassa non versata.
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