COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31.03.2006 AL DIRIGENTE TOSO ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 75 del 21.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA INIBIZIONE
FINO AL 31.03.2006 AL DIRIGENTE TOSO ALESSANDRO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 75 del 21.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dal Vigevano Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 21.12.2005) con il quale è stata irrogata la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. al sig. Alessandro Toso, dirigente accompagnatore, “perché a fine gara rincorreva l’arbitro e. dopo averlo raggiunto, lo spingeva fino a farlo indietreggiare. Nella circostanza gli rivolgeva espressione offensiva. Sanzione così determinata in occasione della prevista sospensione della attività sportiva per le festività natalizie”.
Preso atto che nel reclamo viene dedotto che il sig. Toso non avrebbe rincorso l’arbitro ma si sarebbe semplicemente avvicinato allo stesso e che avrebbe pronunciato espressione irriguardosa ma non offensiva nei confronti dell’arbitro; ritenuto che dal rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata, risulta invece confermata la motivazione del provvedimento reso dal giudice Sportivo fatte peraltro salve le modalità, peraltro irrilevanti, attraverso la quale il sig. Toso si era avvicinato all’arbitro;
valutata la congruità della sanzione irrogata, che ha tenuto conto della sospensione
dell’attività per le festività natalizie,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dal Vigevano Calcio e, per l’effetto, conferma la sanzione irrogata al sig. Alessandro Toso. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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