COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORGANTE LUIGI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORGANTE LUIGI
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
•viste le conclusioni del difensore della Società reclamante;
•rilevato che le considerazioni della reclamante in ordine alle modalità di svolgimento
dei fatti appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da
cui si evince che il calciatore Morgante Luigi a gioco fermo colpiva un calciatore
avversario con una gomitata sul volto, e che per tale motivo veniva espulso
dall’arbitro;
•considerato che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara
è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto, in assenza di elementi
probatori avversi, deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come
descritti nel rapporto arbitrale;
•ritenuto che la invocata visione della documentazione filmata prodotta dalle
ricorrente non può essere accolta in quanto tale richiesta deve ritenersi inammissibile
in relazione ai termini ed alle modalità prescritte dall’art. 31 lett. a3) del C.G.S.;
•rilevato che, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti – che integrano una
evidente condotta violenta ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S. da
parte del Morgante – la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare correttamente
determinata e che pertanto essa deve essere confermata in questa sede, con
conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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