COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAZZEO MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI _
2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE MAZZEO MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del
28.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dall’U.S. Angri avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C.U. n. 78 del 28.11.2005) con il quale sono state irrogate l’ammenda di _ 2.500,00 e
diffida alla Società per comportamenti gravemente antiregolamentari tenuti da
sostenitori della stessa e la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Marco
Mazzeo “perchè a gioco fermo spingeva con violenza un avversario contro i cartelloni
pubblicitari procurandogli una lieve ferita alla testa – sanzione così determinata ai sensi
dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.”;
ascoltato il rappresentante dell’U.S. Angri 1927 che ha rinunciato al motivo di reclamo
proposto avverso la sanzione irrogata nei confronti della Società ed ha invece insistito
per l’accoglimento del motivo di reclamo relativo alla squalifica inflitta al calciatore
assumendo che il Mazzeo si sarebbe limitato a cercare di prendere il pallone trattenuto
irregolarmente da un avversario allo scopo di affrettare la ripresa del gioco e che,
nell’impatto tra i due calciatori, quello avversario sarebbe caduto contro i cartelloni
pubblicitari ferendosi leggermente;
rilevato che detta dinamica non si pone in conflitto con i contenuti del rapporto arbitrale
sicchè può escludersi che il calciatore Mazzeo abbia tenuto una condotta
particolarmente violenta;
valutato che, sulla base di tale valutazione, appare equo ridurre la sanzione irrogata al
calciatore Mazzeo,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Marco
Mazzeo da n. 4 a n. 3 gare effettive.
Nulla per la tassa non versata.
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