COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAZZEO MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAZZEO MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dall’U.S. Angri avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 78 del 28.11.2005) con il quale sono state irrogate l’ammenda di _ 2.500,00 e diffida alla Società per comportamenti gravemente antiregolamentari tenuti da sostenitori della stessa e la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Marco Mazzeo “perchè a gioco fermo spingeva con violenza un avversario contro i cartelloni pubblicitari procurandogli una lieve ferita alla testa – sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.”; ascoltato il rappresentante dell’U.S. Angri 1927 che ha rinunciato al motivo di reclamo proposto avverso la sanzione irrogata nei confronti della Società ed ha invece insistito per l’accoglimento del motivo di reclamo relativo alla squalifica inflitta al calciatore assumendo che il Mazzeo si sarebbe limitato a cercare di prendere il pallone trattenuto irregolarmente da un avversario allo scopo di affrettare la ripresa del gioco e che, nell’impatto tra i due calciatori, quello avversario sarebbe caduto contro i cartelloni pubblicitari ferendosi leggermente; rilevato che detta dinamica non si pone in conflitto con i contenuti del rapporto arbitrale sicchè può escludersi che il calciatore Mazzeo abbia tenuto una condotta particolarmente violenta; valutato che, sulla base di tale valutazione, appare equo ridurre la sanzione irrogata al calciatore Mazzeo, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Marco Mazzeo da n. 4 a n. 3 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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