COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NUORESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 600,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NUORESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _
600,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di _ 600,00 all’A.S. Nuorese per indebita
presenza a fine gara di propri sostenitori nello spiazzo antistante gli spogliatoi; alcuni di
tali sostenitori, inoltre, rivolgevano al commissario di campo espressioni offensive e
minacciose; prepone reclamo l’A.S. Nuorese sostenendo l’estraneità dei propri sostenitori agli
incidenti;il rapporto del commissario di campo inizia premettendo “che non è successo niente”. E’ evidente pertanto che i fatti sono di modestissima entità. Inoltre va detto che la
responsabilità per l’apertura dei cancelli che ha consentito l’accesso degli estranei alla
zona antistante gli spogliatoi, non è addebitabile alla Nuorese che giocava fuori casa.
L’unica condotta certamente addebitabile ai sostenitori della reclamante è quella di aver
offeso il commissario di campo. Sanzione congrua per tali fatti appare quella di _ 300,00
di ammenda ed in tali limiti va accolto il reclamo,
P.Q.M.
Riduce l’ammenda inflitta all’A.S. Nuorese Calcio ad _ 300,00.
Nulla per la tassa non versata.
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