COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE SANTIS NICOLA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VANTAGGIATO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE SANTIS
NICOLA E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
VANTAGGIATO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo esaminati gli atti, sentito il difensore della reclamante che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate il calciatore Vantaggiato Daniele
perché durante la gara Brindisi-Scafatese del 23.12.2005 protestava nei confronti di un
assistente arbitrale applaudendolo ironicamente. Ha squalificato inoltre il calciatore De
Santis Nicola per cinque gare perché nella stessa gara si avvicinava ad un assistente
arbitrale con atteggiamento minaccioso protestando nei suoi confronti e scagliandogli
contro il pallone che lo colpiva ad un braccio.
Presenta reclamo il Brindisi proponendo una diversa ricostruzione dei fatti che dovrebbe
essere provata da un filmato prodotto del quale il reclamante chiede la visione. Il Brindisi
chiede anche l’audizione del suo legale rappresentante ed un supplemento di referto
dell’arbitro.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della prova televisiva per la quale non
ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 comma 1 del C.G.S.. anche gli ulteriori mezzi
istruttori richiesti non appaiono rilevanti alla luce della assoluta carenza di elementi che
contraddicano la ricostruzione contenuta negli atti di gara.
Il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. fa piena prova in ordine al
comportamento dei tesserati in occasione della gara. Pertanto deve ritenersi provata la
condotta scritta al calciatore Vantaggiato per la quale la sanzione inflitta appare
congrua.
Per quanto attiene invece il calciatore De Santis il ricorso è parzialmente fondato. Infatti
dagli atti di gara non risulta che il De Santis abbia tenuto anche un atteggiamento
minaccioso. La sua condotta deve qualificarsi irriguardosa fermo restando le proteste ed
il lancio del pallone che comunque giustificano una sanzione di quattro gare.
In tali limiti deve riformarsi la sanzione del Giudice Sportivo,
P.Q.M.
Riduce la squalifica inflitta a De Santis Nicola a quattro gare effettive. Respinge nel
resto.
Nulla per la tassa non versata.
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