COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) ALBALONGA – F.B.C. CALANGIANUS 1905
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/10/2005
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M)
ALBALONGA - F.B.C. CALANGIANUS 1905
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul
terreno di gioco della Società CALANGIANUS entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF
PQM
Delibera:
Di comminare alla società CALANGIANUS la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1000,00 quale
prima rinuncia.
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