COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) SAN PAOLO BARI – F.C.LAVELLO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 05/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES (GIRONI A-M) SAN PAOLO BARI - F.C.LAVELLO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società LAVELLO entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF PQM Delibera: Di comminare alla società LAVELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 2000,00 quale terza rinuncia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it