COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STULZINI GIUSEPPE (dirigente Urbino Calcio S.p.A.) E ESSOUSSI ADNAD (tesserato Urbino Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 554/111pf/SP/en del 10.11.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STULZINI
GIUSEPPE (dirigente Urbino Calcio S.p.A.) E ESSOUSSI ADNAD (tesserato Urbino
Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’
URBINO CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n.
554/111pf/SP/en del 10.11.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Giuseppe
Stulzini, dirigente accompagnatore dell’Urbino Calcio, del calciatore Adnad Essoussi,
tesserato dall’Urbino Calcio e dell’Urbino Calcio S.p.A., I primi per violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S. (violazione principi di lealtà, correttezza e probità) e la Società, a titolo
di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine all’addebito
- 95/5 -
contestato ai propri tesserati per aver giocato il calciatore Essoussi la gara Urbino/Morro
D’Oro del 25.09.2005 in posizione irregolare;
Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione
nonostante la rituale convocazione;
ascoltata la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei dirigenti e della Società chiedendo
l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 3 mesi di inibizione per il sig. Giuseppe Stulzini,
squalifica per n. 2 gare per il calciatore Adnad Essoussi, penalizzazione di 1 punto in
classifica e ammenda di _ 4.000,00 per l’Urbino Calcio;
acquisita la documentazione del caso presso L’Ufficio Tesseramento dalla quale è
emerso che, in effetti, in data 20.09.2005, l’Urbino Calcio ha trasmesso al Comitato
Interregionale solo la lista di trasferimento del calciatore provvedendo successivamente
in data 04.10.2005 ad inviare la documentazione di rito sicché il Comitato Interregionale
ha autorizzato il tesseramento del calciatore solo in data 07.10.2005;
valutato che alla luce di quanto sopra esposto, risulta confermato che il calciatore Adnad
Essoussi è stato utilizzato nella gara Urbino/Morro D’Oro del 25.09.2005, pur non
essendo regolarmente tesserato;
considerato che l’utilizzazione del calciatore Essoussi, non tesserato, concretizza la
violazione dell’art. 1, comma 1, ed in ogni caso va rilevato che il dirigente
accompagnatore (nella persona del sig. Stulzini) nel sottoscrivere la distinta ha
dichiarato testualmente: ”ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F.. I calciatori sopraindicati sono
regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di
appartenenza”,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga l’inibizione da ogni attività federale per mesi tre
al sig. Giuseppe Stulzini; la squalifica per n. 2 gare di campionato al calciatore Adnan
Essoussi e l’ammenda di _ 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Urbino Calcio S.p.A..
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