COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STULZINI GIUSEPPE (dirigente Urbino Calcio S.p.A.) E ESSOUSSI ADNAD (tesserato Urbino Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 554/111pf/SP/en del 10.11.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STULZINI GIUSEPPE (dirigente Urbino Calcio S.p.A.) E ESSOUSSI ADNAD (tesserato Urbino Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 554/111pf/SP/en del 10.11.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Giuseppe Stulzini, dirigente accompagnatore dell’Urbino Calcio, del calciatore Adnad Essoussi, tesserato dall’Urbino Calcio e dell’Urbino Calcio S.p.A., I primi per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (violazione principi di lealtà, correttezza e probità) e la Società, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine all’addebito - 95/5 - contestato ai propri tesserati per aver giocato il calciatore Essoussi la gara Urbino/Morro D’Oro del 25.09.2005 in posizione irregolare; Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso dinanzi a questa Commissione nonostante la rituale convocazione; ascoltata la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei dirigenti e della Società chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 3 mesi di inibizione per il sig. Giuseppe Stulzini, squalifica per n. 2 gare per il calciatore Adnad Essoussi, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di _ 4.000,00 per l’Urbino Calcio; acquisita la documentazione del caso presso L’Ufficio Tesseramento dalla quale è emerso che, in effetti, in data 20.09.2005, l’Urbino Calcio ha trasmesso al Comitato Interregionale solo la lista di trasferimento del calciatore provvedendo successivamente in data 04.10.2005 ad inviare la documentazione di rito sicché il Comitato Interregionale ha autorizzato il tesseramento del calciatore solo in data 07.10.2005; valutato che alla luce di quanto sopra esposto, risulta confermato che il calciatore Adnad Essoussi è stato utilizzato nella gara Urbino/Morro D’Oro del 25.09.2005, pur non essendo regolarmente tesserato; considerato che l’utilizzazione del calciatore Essoussi, non tesserato, concretizza la violazione dell’art. 1, comma 1, ed in ogni caso va rilevato che il dirigente accompagnatore (nella persona del sig. Stulzini) nel sottoscrivere la distinta ha dichiarato testualmente: ”ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F.. I calciatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza”, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga l’inibizione da ogni attività federale per mesi tre al sig. Giuseppe Stulzini; la squalifica per n. 2 gare di campionato al calciatore Adnan Essoussi e l’ammenda di _ 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Urbino Calcio S.p.A..
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