COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 ALL’ALLENATORE ANTONELLI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 delL’11.01.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 20.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CARATESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 ALL’ALLENATORE ANTONELLI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 delL’11.01.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Con C.U. n. 85 dell’11.01.2006 il Giudice Sportivo squalificava fino al 15.03.2006 il sig. Antonelli Roberto, perché allontanato nel corso del primo tempo per aver rivolto ad un calciatore avversario espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di aggredire l’arbitro senza, tuttavia riuscirvi perché prontamente fermato dai propri dirigenti e compagni di squadra. Nella circostanza rivolgeva al Direttore di gara espressioni offensive. Successivamente, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, rivolgeva ad un assistente arbitrale e ad un calciatore della squadra avversaria altre frasi offensive. La U.S. Caratese ha proposto reclamo avverso tale sanzione e seppur ammettendo la condotta grave e plateale dell’Antonelli, chiedeva una riduzione della sanzione inflitta, in quanto a suo dire, trattasi di reazione a continue provocazioni e offese messe in atto da un calciatore della squadra avversaria. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti, come risultanti dai documenti ufficiali di gara, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S.. In conclusione la squalifica fino al 15.03.2006 appare congrua, P.Q.M. respinge il reclamo, dispone l’addebito della tassa non versata.
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