COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORCOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORCOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società U.S. Forcoli, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 02.01.2006, copia degli atti relativi alla gara Venturina-Forcoli del 23.12.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 28.12.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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