COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA BITONTOPOMIGLIANO DEL 03.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 32 del 07.12.2005 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE
SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA BITONTOPOMIGLIANO
DEL 03.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 32 del
07.12.2005 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.S.D. Calcio Pomigliano, dopo aver preannunciato ricorso e
richiesto, a mezzo fax, in data 09.12.2005, copia degli atti relativi alla gara Bitonto-
Pomigliano del 03.12.2005, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, non ha
proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 32 del
07.12.2005;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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