COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ACCARDI GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente U.S. Sorianese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 598/92pf/SP/en del 18.11.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 27.01.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ACCARDI
GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente U.S. Sorianese) PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 598/92pf/SP/en del 18.11.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, sentito il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv.
Alessandro Avagliano che ha chiesto la sanzione della inibizione per mesi sei, osserva:
il Procuratore Federale ha deferito Accardi Giovanni per violazione dell’art. 1 comma 1
del C.G.S. in relazione alla modalità di tesseramento del calciatore Giudice Antonio;
su tale episodio la Commissione Tesseramenti ha accertato che la firma della madre del
calciatore apposta nella apposita modulistica era apocrifa. Per tale motivo sono stati già
sanzionati sia il calciatore sia la Società U.S. Sorianese;
appare evidente anche la responsabilità dell’allora Presidente dell’U.S. Sorianese che
ha partecipato direttamente alla redazione dell’atto e se ne avvalso per tesserate il
calciatore. La sua condotta configura violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per la
quale sanzione congrua è quella di mesi sei di inibizione,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed infligge ad Accardi Giovanni l’inibizione di mesi 6 (sei).
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