COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 22/01/2006 CALCIO COMO S.R.L. – NUORESE CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 22/01/2006 CALCIO COMO S.R.L. - NUORESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°96 del 25 12006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.
Nuorese Calcio e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Shala Altin
(Tesserato Calcio Como ), invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art.12 comma 5 del CGS;
- esaminate altresì le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Calcio Como;
- vista la nota in data 31 12006 con la quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato
Interregionale comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il predetto calciatore è
stato, in data 20 12006 tesserato dalla società Calcio Como;
- ritenuto pertanto che il medesimo calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte
alla gara di cui in oggetto;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Como - Nuorese 2-2;
3) di addebitare sul conto della società Nuorese la tassa di reclamo.
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