COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 22/01/2006 CALCIO COMO S.R.L. – NUORESE CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°104 del 08/02/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 22/01/2006 CALCIO COMO S.R.L. - NUORESE CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°96 del 2512006; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Nuorese Calcio e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Shala Altin (Tesserato Calcio Como ), invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art.12 comma 5 del CGS; - esaminate altresì le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Calcio Como; - vista la nota in data 3112006 con la quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale comunica, su richiesta di questo Giudice Sportivo, che il predetto calciatore è stato, in data 2012006 tesserato dalla società Calcio Como; - ritenuto pertanto che il medesimo calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Como - Nuorese 2-2; 3) di addebitare sul conto della società Nuorese la tassa di reclamo.
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