COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 21/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARE DEL 18/09/2005 EBOLITANA 1925 – COSENZA CALCIO S.P.A.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 21/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARE DEL 18/09/2005 EBOLITANA 1925 - COSENZA CALCIO S.P.A. Il Giudice Sportivo, - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto; - preso atto del preannuncio di reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla A.S. Ebolitana; OSSERVA - Come si evince dal referto arbitrale, la gara è stata sospesa al 2° minuto del primo tempo a seguito dell'aggressione subita, ad opera di sostenitori ospiti, da parte del portiere della società Ebolitana Spicuzza Agostino. Si aggiunge inoltre che, sempre i sostenitori ospiti, si sono resi responsabili di ulteriori e gravi episodi di violenza che hanno determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, determinando altresì la reazione dei sostenitori locali; - Ritenuto tuttavia che, al fine di graduare la sanzione alla entità dei fatti, appare necessario investire l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. perchè fornisca una più dettagliata relazione dei gravi episodi verificatisi. - Considerato che, in attesa della definizione del procedimento disciplinare, non può essere consentita la prosecuzione dell'attività sportiva sul campo di gioco della A.S. Cosenza, e cioè in considerazione della estrema gravità dei comportamenti posta in essere dai propri sostenitori prima e nel corso della gara; - Considerato altresì che, in via cautelare, al fine di impedire il reiterarsi di simili condotte, appare necessario anticipare l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse; - Visto l'art.15 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di sospendere in via cautelare il campo di gioco della A.S. Cosenza, con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 2) di trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. perchè fornisca con urgenza gli elementi richiesti anche con riferimento all'apporto causale fornito dai sostenitori delle due squadre al determinarsi degli eventi; 3) di riservarsi all'esito la decisione in ordine alla regolarità della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it