COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 21/09/2005 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARE DEL 18/09/2005 EBOLITANA 1925 – COSENZA CALCIO S.P.A.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 21/09/2005
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I)
GARE DEL 18/09/2005
EBOLITANA 1925 - COSENZA CALCIO S.P.A.
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto;
- preso atto del preannuncio di reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla A.S. Ebolitana;
OSSERVA
- Come si evince dal referto arbitrale, la gara è stata sospesa al 2° minuto del primo tempo a
seguito dell'aggressione subita, ad opera di sostenitori ospiti, da parte del portiere della
società Ebolitana Spicuzza Agostino. Si aggiunge inoltre che, sempre i sostenitori ospiti, si
sono resi responsabili di ulteriori e gravi episodi di violenza che hanno determinato una
situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, determinando altresì la reazione dei
sostenitori locali;
- Ritenuto tuttavia che, al fine di graduare la sanzione alla entità dei fatti, appare necessario
investire l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. perchè fornisca una più dettagliata relazione dei
gravi episodi verificatisi.
- Considerato che, in attesa della definizione del procedimento disciplinare, non può essere
consentita la prosecuzione dell'attività sportiva sul campo di gioco della A.S. Cosenza, e
cioè in considerazione della estrema gravità dei comportamenti posta in essere dai propri
sostenitori prima e nel corso della gara;
- Considerato altresì che, in via cautelare, al fine di impedire il reiterarsi di simili condotte,
appare necessario anticipare l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse;
- Visto l'art.15 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di sospendere in via cautelare il campo di gioco della A.S. Cosenza, con obbligo di
disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse;
2) di trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. perchè fornisca con urgenza gli
elementi richiesti anche con riferimento all'apporto causale fornito dai sostenitori delle due
squadre al determinarsi degli eventi;
3) di riservarsi all'esito la decisione in ordine alla regolarità della gara.
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