COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO - MATERA Il Giudice Sportivo, - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; - vista la nota inviata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; OSSERVA - -dalla documentazione ufficiale si evince che sostenitori del Matera in campo avverso, prima dell'inizio della gara e nel corso della stessa, si sono resi protagonisti di episodi di violenza che hanno determinato gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, provocando, altresì, lesioni personali ad operatori di Polizia. Gli elementi allo stato acquisito consentono fin d'ora di affermare, peraltro, che la situazione di grave turbativa dell'ordine pubblico è stata posta in essere con premeditazione dai sostenitori del Matera. - ritenuto, tuttavia che, al fine di graduare la sanzione alla entità dei fatti, appare necessario investire l'Ufficio Indagini della FIGC perchè fornisca una più dettagliata relazione dei gravi episodi verificatisi; - considerato che, in attesa della definizione del procedimento disciplinare, non può essere consentita la prosecuzione dell'attività sportiva sul campo di gioco della F.C.Matera e cioè in considerazione della estrema gravità dei comportamenti posti in essere dai propri sostenitori prima e nel corso della gara. - considerato, altresì che, in via cautelare, al fine di impedire il reiterarsi di simili condotte, appare necessario anticipare l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse; - visto l'art.15 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di sospendere in via cautelare, con decorrenza immediata, il campo di gioco della F.C. Matera con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 2) di trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini della FIGC perchè fornisca con urgenza gli elementi richiesti anche con riferimento all'apporto causale fornito dai sostenitori delle due squadre al determinarsi degli eventi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it