COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I)
GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO - MATERA
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
- vista la nota inviata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
OSSERVA
- -dalla documentazione ufficiale si evince che sostenitori del Matera in campo avverso, prima
dell'inizio della gara e nel corso della stessa, si sono resi protagonisti di episodi di violenza
che hanno determinato gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, provocando,
altresì, lesioni personali ad operatori di Polizia. Gli elementi allo stato acquisito consentono
fin d'ora di affermare, peraltro, che la situazione di grave turbativa dell'ordine pubblico è
stata posta in essere con premeditazione dai sostenitori del Matera.
- ritenuto, tuttavia che, al fine di graduare la sanzione alla entità dei fatti, appare necessario
investire l'Ufficio Indagini della FIGC perchè fornisca una più dettagliata relazione dei gravi
episodi verificatisi;
- considerato che, in attesa della definizione del procedimento disciplinare, non può essere
consentita la prosecuzione dell'attività sportiva sul campo di gioco della F.C.Matera e cioè in
considerazione della estrema gravità dei comportamenti posti in essere dai propri
sostenitori prima e nel corso della gara.
- considerato, altresì che, in via cautelare, al fine di impedire il reiterarsi di simili condotte,
appare necessario anticipare l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse;
- visto l'art.15 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di sospendere in via cautelare, con decorrenza immediata, il campo di gioco della F.C.
Matera con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse;
2) di trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini della FIGC perchè fornisca con urgenza gli elementi
richiesti anche con riferimento all'apporto causale fornito dai sostenitori delle due squadre al
determinarsi degli eventi.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA"