COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DELL’11/09/2005 SAN PAOLO BARI – SAVOIA 1908 SSDRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DELL’11/09/2005 SAN PAOLO BARI - SAVOIA 1908 SSDRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 16 del 1292005; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C.Savoia 1908 e con il quale si deduce la responsabilità della A.S.D. San Paolo Bari in ordine alla mancata effettuazione della gara di cui in epigrafe, invocandosi a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla San Paolo Bari e con le quali si contesta ogni ipotesi di propria responsabilità; OSSERVA Giova premettere che la gara in contestazione non è stata disputata a seguito di ordinanza n°34 del 1092005 con la quale il Sindaco della città di Altamura ordinava la sospensione " per motivi di ordine, sicurezza pubblica, e per l'incolumità pubblica" di tutte le manifestazioni sportive presso il locale campo sportivo D'Angelo, in particolare l'incontro di calcio richiesto dalla società San Paolo Bari per il giorno 1192005. Si aggiunga altresì per una migliore cognizione dei fatti che la società San Paolo Bari, a seguito di provvedimento adottato dal Comitato Interregionale in data 992005 era stata autorizzata a disputare tutte le gare interne presso il campo dello stadio Comunale "D'Angelo" di Altamura. Oggetto del giudizio è dunque la ricerca di eventuali responsabilità, così come dedotto dalla reclamante, a carico della A.S.D. San Paolo Bari relativamente alla mancata effettuazione della gara. Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente un'ipotesi di causa di forza maggiore, tenuto conto della imprevedibilità dell'evento che ha impedito la disputa della gara. Nel senso contrario non possono valere le considerazioni della società reclamante. Se è vero infatti che la celebrazione del Santo Patrono costituisce un evento di per sè tradizionale e ripetitivo, lo stesso non può dirsi per la collocazione di strutture di gioco per il luna park, essendo la competente amministrazione comunale libera di individuare le zone da lei ritenute più idonee. Ne vale osservare che la citata ordinanza sindacale n° 34/2005 dava atto " che con provvedimento del 695 del dirigente 5° settore Polizia Municipale" si disponeva il titolo abilitativo all'espletamento delle attività ludiche. Non vi è infatti alcun elemento di prova da cui dedurre che questa circostanza sia stata portata preventivamente a conoscenza della ASD San Paolo Bari. Al contrario si evince dalla documentazione allegata alle controdeduzioni che tale ordinanza è stata notificata alla società soltanto il 1092005 alle ore 19.00, cioè la sera prima la disputa della gara. La stessa reclamante, con riferimento a tale ultima specifica circostanza, troppo semplicemente afferma:" al di la di qualunque notifica di atti o documenti ufficiali ad opera dell'amministrazione aveva certamente tutto il tempo per rendersi conto dell'impossibilità di disputare la gara da qua per l'indisponibilità del campo di gioco". Una obiettiva e serena valutazione dei fatti non può invece che portare ad affermare che la gara non si è disputata a causa di un evento che costituisce ipotesi di forza maggiore e consistente nell'Ordinanza del Sindaco di Altamura che, poche ore prima della gara, ha sospeso l'utilizzabilità del campo sportivo "D'Angelo", senza dunque la possibilità per la società San Paolo Bari di trovare soluzioni alternative. E' appena il caso, infine, di sottolineare che non vi è alcuna possibilità di entrare nel merito della valutazione del Sindaco di Altamura, espressione della propria discrezionalità amministrativa; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza in ordine alla effettuazione della gara; 3) di addebitare sul conto della società F.C. Savoia, la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it