COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DELL’11/09/2005 SAN PAOLO BARI – SAVOIA 1908 SSDRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 05/10/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I)
GARA DELL’11/09/2005 SAN PAOLO BARI - SAVOIA 1908 SSDRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 16 del 12 92005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C.Savoia
1908 e con il quale si deduce la responsabilità della A.S.D. San Paolo Bari in ordine alla
mancata effettuazione della gara di cui in epigrafe, invocandosi a suo carico la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla San Paolo Bari e con le quali si
contesta ogni ipotesi di propria responsabilità;
OSSERVA
Giova premettere che la gara in contestazione non è stata disputata a seguito di ordinanza n°34
del 10 92005 con la quale il Sindaco della città di Altamura ordinava la sospensione " per
motivi di ordine, sicurezza pubblica, e per l'incolumità pubblica" di tutte le manifestazioni
sportive presso il locale campo sportivo D'Angelo, in particolare l'incontro di calcio richiesto
dalla società San Paolo Bari per il giorno 11 92005. Si aggiunga altresì per una migliore
cognizione dei fatti che la società San Paolo Bari, a seguito di provvedimento adottato dal
Comitato Interregionale in data 9 92005 era stata autorizzata a disputare tutte le gare interne
presso il campo dello stadio Comunale "D'Angelo" di Altamura. Oggetto del giudizio è dunque la
ricerca di eventuali responsabilità, così come dedotto dalla reclamante, a carico della A.S.D.
San Paolo Bari relativamente alla mancata effettuazione della gara. Ad avviso del giudicante,
nel caso di specie, deve ritenersi sussistente un'ipotesi di causa di forza maggiore, tenuto conto
della imprevedibilità dell'evento che ha impedito la disputa della gara. Nel senso contrario non
possono valere le considerazioni della società reclamante. Se è vero infatti che la celebrazione
del Santo Patrono costituisce un evento di per sè tradizionale e ripetitivo, lo stesso non può dirsi
per la collocazione di strutture di gioco per il luna park, essendo la competente amministrazione
comunale libera di individuare le zone da lei ritenute più idonee. Ne vale osservare che la citata
ordinanza sindacale n° 34/2005 dava atto " che con provvedimento del 6 9 5 del dirigente 5°
settore Polizia Municipale" si disponeva il titolo abilitativo all'espletamento delle attività ludiche.
Non vi è infatti alcun elemento di prova da cui dedurre che questa circostanza sia stata portata
preventivamente a conoscenza della ASD San Paolo Bari. Al contrario si evince dalla
documentazione allegata alle controdeduzioni che tale ordinanza è stata notificata alla società
soltanto il 10 92005 alle ore 19.00, cioè la sera prima la disputa della gara. La stessa
reclamante, con riferimento a tale ultima specifica circostanza, troppo semplicemente afferma:"
al di la di qualunque notifica di atti o documenti ufficiali ad opera dell'amministrazione aveva
certamente tutto il tempo per rendersi conto dell'impossibilità di disputare la gara da qua per
l'indisponibilità del campo di gioco". Una obiettiva e serena valutazione dei fatti non può invece
che portare ad affermare che la gara non si è disputata a causa di un evento che costituisce
ipotesi di forza maggiore e consistente nell'Ordinanza del Sindaco di Altamura che, poche ore
prima della gara, ha sospeso l'utilizzabilità del campo sportivo "D'Angelo", senza dunque la
possibilità per la società San Paolo Bari di trovare soluzioni alternative. E' appena il caso, infine,
di sottolineare che non vi è alcuna possibilità di entrare nel merito della valutazione del
Sindaco di Altamura, espressione della propria discrezionalità amministrativa;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza in ordine
alla effettuazione della gara;
3) di addebitare sul conto della società F.C. Savoia, la tassa di reclamo.
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