COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 12/10/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I) GARA DEL 02/10/2005 MONOPOLI S.R.L. – ARS ET LABOR GROTTAGLIE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 12/10/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D (GIRONI A-I)
GARA DEL 02/10/2005 MONOPOLI S.R.L. - ARS ET LABOR GROTTAGLIE
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo al riserva di cui al C.U. n° 26 del 5102005;
- rilevato che la società Monopoli non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in
merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29 comma 5 e 10 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Monopoli - Grottaglie
1-3;
3) di addebitare sul conto della società Monopoli la tassa di reclamo.
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