COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 02/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 02/11/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 02/10/2005 ARIANO IRPINO – MATERA
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto ed i particolare la
relazione fornita, a richiesta di questo organo giudicante, dall’Ufficio Indagini della FIGC;
- visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 26 del 5102005 che sospendeva in via
cautelare il campo di gioco della F.C. Matera con obbligo di disputare le gare in campo
neutro ed a porte chiuse;
- esaminato il reclamo, erroneamente indirizzato alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Interregionale, fatto pervenire dalla F.C.Matera e con il quale si invoca la
revoca del citato provvedimento cautelare;
OSSERVA
La documentazione acquisita e la visione del filmato realizzato dagli operatori della Polizia di
Stato ( visione autorizzata dalla competente autorità giudiziaria) consente di ricostruire con
buona analiticità i fatti violenti posti in essere in occasione della gara.
Occorre peraltro, precisare, quanto all’iter logico giuridico di formazione della motivazione che,
per ovvie considerazioni, non saranno prese in esame le ricostruzioni di parte, non correlate a
precisi ed obiettivi elementi di riscontro.
- Ciò premesso i fatti possono essere così ricostruiti;
1) Prima che giungesse ad Ariano Irpino il pullmann con 49 sostenitori del Matera
un dirigente ospite, autorizzato dal Segretario della U.S. Ariano Irpino, si
portava al cancello di ingresso del settore ospiti per concordare le operazioni di
ingresso dei 37 Materanesi accreditati, secondo le disposizioni e gli accordi
intercorsi in precedenza tra le due dirigenze. Si stabiliva che gli accreditati
venissero fatti entrare uno alla volta ed i rimanenti 13 dovessero acquistare il
biglietto .
2) In virtù di tale accordo, subito dopo l’arrivo del pullmann, entravano nel settore
loro riservato i primi accreditati materanesi chiamati uno alla volta da un loro
dirigente. Dopo una decina di metri dal cancello di ingresso, la Polizia di Stato
provvedeva ai controlli di propria competenza.
3) Proprio in occasione di tali controlli, alcuni giovani accreditati, si ribellavano e
resistevano a tali procedure, divincolandosi e strattonando gli operatori della
Polizia di Stato. Un Ispettore per divincolarsi e difendersi usava il manganello e
girandosi colpiva al volto uno dei giovani materanesi che doveva essere
trasportato presso il locale Ospedale. Ne nasceva una convulsa situazione.
Tuttavia neppure le immagini registrate hanno consentito di stabilire se gli altri
materanesi che erano ancora fuori siano entrati nell’impianto sportivo, forzando
o meno il cancello di ingresso. In questa fase dunque i fatti di violenza risultano
quelli posti essere nei confronti delle Forze dell’Ordine.
4) Al termine della gara, un gruppo di sostenitori del Matera rivolgeva all’opposta
tifoseria espressioni offensive e minacciose. Alcuni di essi si arrampicavano
sulla rete di recinzione che divideva i due settori senza, tuttavia, scavalcarla.
Altri scalciavano con violenza alcuni pannelli metallici posti nella zona inferiore
della recinzione stessa danneggiandola. Altri ancora lanciavano pietre ed
oggetti vari all’indirizzo dei sostenitori locali.
5) A questo punto anche alcuni tifosi locali rispondevano con lanci di pietre verso i
materanesi. Solo il massiccio intervento della Forza Pubblica ripristinava una
situazione di normalità. E tuttavia, uno sconosciuto sostenitore locale, mentre
gli ospiti abbandonavano l’impianto sportivo, lanciava al loro indirizzo un sasso
di grosse dimensioni che fortunatamente non colpiva alcuno.
6) Le indagini prontamente esperite dalla Polizia Giudiziaria consentivano di
procedere agli arresti di 5 sostenitori del Matera e di 2 dell’Ariano Irpino,
nonchè di denunciare all’ autorità Giudiziaria, 43 tifosi del Matera e 4 dell’Ariano
Irpino. Le indagini e gli accertamenti svolti consentono tuttavia di escludere
l’ipotesi della premeditazione da parte dei sostenitori del Matera, ipotesi
inizialmente prospettata nell’ appunto trasmesso sullo svolgimento dei fatti dal
Dipartimento della P.S.. Ai fini della determinazione delle sanzioni, vanno
dunque tenuti presenti, a carico di entrambe le società, i fatti come sopra
descritti. Stimasi pertanto equo irrogare alla U.S. Matera la sanzione della
squalifica del campo di gioco per 3 giornate effettive di gara , sanzione da
ritenersi pienamente scontata nel corso della sospensione cautelare ( Matera –
Savoia del 9102005; Matera – Monopoli del 23102005; Matera – Noicattaro
del 26102005 gara di Coppa Italia). Di irrogare alla società Ariano Irpino la
sanzione dell’ammenda di _ 1000, 00;
P.Q.M.
Delibera:
1) di irrogare alla società F.C.Matera la sanzione della squalifica del campo per tre giornate di
gara, dando atto che tale sanzione è stata interamente scontata in sede di sospensione
cautelare del campo di gioco, nonché di condannare la medesima società al risarcimento
dei danni se richiesti e documentati.
2) di revocare la sospensione cautelare di cui al C.U. n° 26 del 5102005;
3) di irrogare alla U.S. Ariano Irpino la sanzione dell’ammenda di _ 1000,00.