COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 05/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo PISONIANO – ANGRI 1927 A.S.D.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°137 del 05/04/2006
Decisione del Giudice Sportivo
PISONIANO - ANGRI 1927 A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 132 del 27 32006;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. Angri e
con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa dell'errore tecnico in cui
sarebbe incorso l'Arbitro per non aver proceduto ad espellere il calciatore n° 18 del
Pisoniano Cecchini Cristiano nonostante la doppia ammonizione a lui comminata nel corso
della gara;
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto. L'Arbitro della gara sentito da questo Giudice Sportivo ad
integrazione del rapporto, ha confermato l'errore tecnico nel quale è incorso. Sul punto ha
testualmente riferito:" Prendo atto del contenuto del reclamo fatto pervenire dalla U.S. Angri e
con il quale si deduce l'irregolarità della gara per non aver io provveduto alla espulsione del
calciatore n°18 del Pisoniano Sig. Cecchini Cristiano in occasione della seconda ammonizione
a lui comminata. Effettivamente sono incorso in tale errore pur essendo stato il calciatore da me
ammonito due volte. In realtà ciò è stata la conseguenza di un mero errore materiale poichè il
Cecchini era già stato ammonito al 41° del primo tempo laddove ho, al contrario, indicato nel
referto di aver ammonito il calciatore n° 16 Porro Enrico. Il Cecchini è stato poi nuovamente da
me ammonito al 50° del secondo tempo come risulta dal referto di gara. Ribadisco che si è
trattato di un mero errore materiale avendo erroneamente indicato come ammonito il n° 16 del
Pisoniano laddove la sanzione era stata invece comminata al n° 18 Cecchini Cristiano. E'
evidente pertanto che non ho proceduto all'espulsione in quanto sul mio taccuino erroneamente
risultava ammonito il n° 16 e non il n° 18. Non ho altro da aggiungere".
- considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dalle regole 5 e
12 del gioco del calcio, l'Arbitro doveva provvedere ad espellere al 50° del secondo tempo il
citato calciatore del Pisoniano Cecchini Cristiano e che in conseguenza di tale omissione la
gara non ha ovviamente avuto un regolare svolgimento dovendosene pertanto disporre la
ripetizione;
- considerato, inoltre, che in conseguenza della doppia ammonizione deve essere
comminata, al citato calciatore la squalifica per una gara di gioco (reiterato comportamento
non regolamentare). Precisato che, non si procede ad annullare l'ammonizione
erroneamente attribuita al calciatore del Pisoniano Porro Enrico in considerazione del fatto
che la sanzione comminatagli per recidività in ammonizione ( 1 giornata di squalifica) è già
stata scontata dal medesimo;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo disponendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell'Arbitro
trasmettendo a tal fine gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza;
2) di non addebitare la tassa di reclamo;
3) di infliggere al calciatore del Pisoniano Cecchini Cristiano la squalifica per una giornata di
gara per doppia ammonizione ( Per reiterato comportamento non regolamentare.)