COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 24/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 30/04/2006 CATTOLICA CALCIO SRL – CERVIA VODAFONE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 24/04/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 30/04/2006 CATTOLICA CALCIO SRL - CERVIA VODAFONE Il Giudice Sportivo, - rilevato che la Società Cervia Vodafone non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe; - considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cattolica - Cervia Vodafone 2-2; 3) di addebitare sul conto della Società Cervia Vodafone la tassa di reclamo.
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