COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO – GUIDONIA MONTECELIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO - GUIDONIA MONTECELIO Il Giudice Sportivo, - visto il provvedimento di cui al C.U. n°118 dell'832006 con il quale si disponeva la sospensione cautelare da ogni attività dell'allenatore del Pomigliano Sig. La Cava Sergio; - esaminata la relazione fatta pervenire dall'Ufficio Indagini della FIGC su richiesta di questo Giudice; OSSERVA In data 532006, in occasione della gara Pomigliano - Guidonia, si verificava un grave episodio di violenza in danno dell'allenatore del Guidonia Sig. Pochesci Sandro, il quale riportava " trauma contusivo zigomo sx", a seguito dell'aggressione posta in essere dal Sig La Cava Sergio allenatore del Pomigliano. Le conclusioni in tal senso debbono ritenersi univoche. L'assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stato un errore di persona nell'individuazione dell'autore dell'aggressione da identificarsi nel Sig. Nunziata, allenatore in seconda del Pomigliano, è destituito di ogni fondamento. Infatti alla luce dell'esatta individuazione operata nell'immediatezza del fatto e, confermata dalle indagini esposte, il Sig. La Cava viene indicato senza ombra di dubbio l'unico autore del gesto di grave violenza. Il maresciallo di Carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione della gara, ha riferito di aver visto chiaramente l'allenatore del Pomigliano, Sergio La Cava, a lui noto, colpire con un pugno il Sig.Pochesci. Successivamente, dopo il fatto, lo stesso La Cava veniva identificato compiutamente dal predetto Maresciallo. Il teste ha precisato di aver osservato l'aggressione " senza mai distogliere lo sguardo dai litiganti" , mentre si avvicinava al luogo del fatto, notando che dopo la rovinosa caduta a terra del Sig. Pochesci, l'aggressore La Cava si allontanava dirigendosi verso la parte opposta del campo per unirsi ai propri calciatori. Ugualmente non hanno trovato conferma dalle indagini esposte le accuse sostenute dai tesserati del Pomigliano di asserite provocazioni da parte dei calciatori e dell'allenatore della squadra ospite, accuse smentite dal Commissario di Campo il quale, invece, attribuisce comportamenti provocatori ai tesserati del Pomigliano. Al fine di graduare la sanzione, bisogna considerare la gravità del fatto e, soprattutto, la potenzialità offensiva della condotta posta in essere del Sig. La Cava Sergio che si è reso responsabile di un'aggressione proditoria che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. P.Q.M. delibera: 1) di comminare la sanzione della squalifica fino al 3062006 all'allenatore del Pomigliano Sig. La Cava Sergio; 2) di revocare la sospensione cautelare inflitta allo stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it