COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO – GUIDONIA MONTECELIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 04/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 05/03/2006 CALCIO POMIGLIANO - GUIDONIA MONTECELIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°118 dell’832006; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.D. Guidonia Montecelio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa di presunte minacce ed aggressioni poste in essere in danno di propri calciatori, nonchè per l'aggressione subita dal proprio allenatore Sig. Pochesci Sandro, invocandosi per l'effetto, a carico della società Pomigliano la perdita della gara ai sensi dell'art.12 comma 4 let.b) del CGS; - vista la relazione fatta pervenire, a richiesta di questo Giudice, dall'Ufficio Indagini della FIGC; OSSERVA Il reclamo è infondato e va respinto. Tutte le circostanze dedotte, ad esclusione di quella dell'aggressione nei confronti dell'allenatore della società Guidonia, di cui si parlerà in seguito, non emergono dagli atti ufficiali, nè trovano conferma negli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini. Pacifica, al contrario ( come emerge in altro provvedimento di questo Comunicato Ufficiale), l'aggressione posta in essere nei confronti del Sig. Pochesci Sandro (allenatore A.C.D. Guidonia Monetcelio), aggressione che ha impedito allo stesso di svolgere le proprie funzioni. Il quesito al quale occorre pertanto rispondere è se l'assenza in panchina dell'allenatore influisce sulla regolarità della gara. La risposta non può che essere negativa come peraltro più volte affermato dal Supremo Organo Giudicante. Valga per fatto la decisione della CAF di cui al CU n° 38/c del 3061999 secondo cui " non è consentito, in assenza di previsione normativa, attribuire al ferimento dell'allenatore ed al conseguente suo mancato apporto, l'effetto di inficiare la regolarità della gara" e tale principio appare ampiamente condivisibile anche in considerazione del fatto che, nel caso in esame, la conduzione tecnica è stata comunque garantita dall'allenatore in seconda la cui presenza risulta dalla distinta della gara allegata in atti; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Pomigliano - Guidonia 2-0; 3) di addebitare sul conto della A.C.D. Guidonia Montecelio la tassa di reclamo.
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