COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo SAMBONIFACESE DON BOSCO – BOLZANO 1996 BOZEN 1996
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006
Decisione del Giudice Sportivo
SAMBONIFACESE DON BOSCO - BOLZANO 1996 BOZEN 1996
Il Giudice Sportivo,
- visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Società Bolzano in data 15 52006;
- rilevato che la medesima società non ha dato seguito al preannuncio nei termini previsti dal
C.U. n° 162A della FIGC del 3.2.2006 e C.U. n° 138 del 7.4.2006 del Comitato
Interregionale;
- ritenuto che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Sambonifacese - Bolzano 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Bolzano la tassa di reclamo.