COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 14/05/2006 MANZANESE – CALCIO MONTEBELLUNA SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°164 del 15/05/2006
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 14/05/2006 MANZANESE - CALCIO MONTEBELLUNA SRL
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto tempestivamente pervenire dalla società Manzanese e con il
quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a seguito di un presunto errore tecnico
dell'Arbitro ( punizione di seconda battuta direttamente in rete);
- rilevato che, ai sensi della regola n° 5 del Giuoco del Calcio, " le decisioni dell'Arbitro su fatti
relativi al gioco sono inappellabili";
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Manzanese - Calcio
Montebelluna 1-2;
3) di addebitare sul conto della A.S.D.Manzanese la tassa di reclamo.