COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CIVITAVECCHIESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOJANO-CIVITAVECCHIESE DEL 19.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 12.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 18/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CIVITAVECCHIESE AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOJANO-CIVITAVECCHIESE DEL
19.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 12.12.2006 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, ascoltata, nel corso della riunione del 18 gennaio 2007, la
Società reclamante nella persona del proprio difensore,
OSSERVA
La U.S. Civitavecchiese presentava reclamo al Giudice Sportivo chiedendo l'accertamento
dell'irregolarità della gara Bojano-Civitavecchiese del 19 dicembre u.s., stante che,
durante lo svolgimento dell'incontro, un proprio calciatore - Massimiliano Gravina - veniva
colpito con un calcio dal dirigente addetto all'arbitro della squadra avversaria, e, a causa
delle conseguenze riportate, veniva costretto ad abbandonare il terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo proposto, sul presupposto che l'episodio in
questione non avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, stante che "il calciatore
... è stato sostituito quando mancavano meno di quindici minuti al termine della gara" e
che non vi sarebbe stata alcuna alterazione del potenziale atletico in quanto il calciatore
subentrato sul terreno di gioco avrebbe avuto le stesse potenzialità tecnico/atletiche del
calciatore Gravina.
La U.S. Civitavecchiese ha proposto reclamo avverso detta decisione, chiedendo a questa
Commissione di "infliggere la perdita della gara stessa al Bojano", sostanzialmente
rilevando la non legittimità della valutazione effettuata dal Giudice Sportivo in merito
all'accertamento della alterazione, o meno, della "potenzialità tecnica atletica" ed
eccependo che questi, una volta accertato il fatto in contestazione (l'essere stato costretto
il calciatore Gravina ad abbandonare il terreno di gioco per un atto violento posto in essere
in suo danno da un dirigente avversario) avrebbe dovuto applicare la norma contenuta
nell'art. 12 del C.G.S, in quanto il fatto in sè avrebbe fornito prova dell'intervenuta
alterazione del potenziale atletico della Civitavecchiese..
Il reclamo è fondato e va accolto.
E difatti, una volta accertato, come nel caso di specie, che il calciatore Gravina è stato
costretto ad abbandonare l'incontro per fatto imputabile ad un dirigente del Bojano e nella
specie dirigente addetto all’arbitro (circostanza provata dalle risultanze del referto arbitrale
e dalla documentazione sanitaria prodotta), trova necessariamente applicazione la norma
di cui all'art. 12 parte prima, la quale prevede la perdita della gara per 0-3 nei confronti di
“Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente,di fatti o situazioni che abbiano
influito sul regolare svolgimento di una gara".
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto e per l'effetto infligge, in danno della A.S.D. Bojano, la
punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Bojano - U.S. Civitavecchiese, disputata
in data 19 novembre 2006, con il punteggio di 0 - 3.
Nulla per la tassa non versata.
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