COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO CARAVAGGIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TORRI OMAR (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO
CARAVAGGIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DEL
CALCIATORE TORRI OMAR (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto con procedimento d’urgenza, sentita la parte reclamante (Società
e calciatore sanzionato), esaminati gli atti di gara, sentito altresì l’arbitro in sede di
supplemento di referto, osserva quanto segue:
il calciatore Omar Torri veniva espulso “per aver colpito con uno schiaffo al volto un
avversario”. La parte reclamante ha contestato il fatto e deposita il filmato della gara che, a
suo dire, dovrebbe confermare la fondatezza del proprio assunto.
Il reclamo e infondato.
Premesso che il mezzo di prova offerto dalla reclamante non può essere ammesso per
violazione dell’art. 31 lett. a3) del C.G.S., non appare contestata in alcun modo la modalità
dell’atto compiuto dal calciatore (che l’arbitro ha confermato in sede di supplemento di
referto) e che costituisce condotta violenta, sanzionabile ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis
lett. b) del C.G.S..
Ritenuto che il rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. gode di fede
privilegiata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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