COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 17.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 17.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, visti gli atti del procedimento, OSSERVA Con C.U. del 17.1.2007 il Giudice Sportivo ha inflitto a carico della Società Barletta A.S.D. le sanzioni della squalifica del campo per una gara e dell’ammenda di € 4.000,00 tanto in ragione del fatto che “sostenitori del predetto club, nel corso della gara ed in più occasioni, lanciavano all'indirizzo di un Assistente Arbitrale oggetti vari (petardi, bottigliette, monete, bastoni, agrumi, tamburi e bandiere). L'ufficiale di gara veniva colpito, ad un piede da una bottiglietta piena di acqua e da un bastone in legno di tamburo che lo raggiungeva ad una spalla procurandogli forte dolore. In conseguenza, l'Arbitro sospendeva momentaneamente la gara per circa tre minuti anche in considerazione dell'invasione del campo da parte di alcuni facinorosi, prontamente allontanati dalla Forza Pubblica. L'Assistente Arbitrale, successivamente, nel corso del secondo tempo veniva colpito ad un ginocchio da una pietra che gli procurava dolore. Per ulteriore invasione di campo alla fine del secondo tempo di due propri sostenitori”. Avverso le suddette sanzioni ha proposto reclamo la Società A.S.D. Barletta, contestando in fatto la ricostruzione compendiata nei rapporti in atti e ridimensionando, comunque, la gravità degli episodi verificatisi anche in considerazione della fattiva collaborazione dei calciatori e del Presidente della Società reclamante; tanto premesso, rileva la Commissione che la dinamica dei fatti appare ben lumeggiata dai rapporti degli ufficiali di gara, del commissario di campo e nella relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini, coerentemente con quanto espressamente prescritto dall’art. 31 lett. b) del C.G.S.. Alla stregua delle risultanze, stante la palese gravità dei fatti in contestazione, ritiene la Commissione che le sanzioni applicate siano congrue e proporzionate, tanto più che non trova riscontro alcuno l’intervento asseritamene spiegato dalla Società reclamante al fine di far cessare ovvero contenere i disordini sopra descritti, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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