COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 17.1.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GARA ED € 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U.
n. 94 del 17.1.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo,
visti gli atti del procedimento,
OSSERVA
Con C.U. del 17.1.2007 il Giudice Sportivo ha inflitto a carico della Società Barletta A.S.D.
le sanzioni della squalifica del campo per una gara e dell’ammenda di € 4.000,00 tanto in
ragione del fatto che “sostenitori del predetto club, nel corso della gara ed in più occasioni,
lanciavano all'indirizzo di un Assistente Arbitrale oggetti vari (petardi, bottigliette, monete,
bastoni, agrumi, tamburi e bandiere). L'ufficiale di gara veniva colpito, ad un piede da una
bottiglietta piena di acqua e da un bastone in legno di tamburo che lo raggiungeva ad una
spalla procurandogli forte dolore. In conseguenza, l'Arbitro sospendeva
momentaneamente la gara per circa tre minuti anche in considerazione dell'invasione del
campo da parte di alcuni facinorosi, prontamente allontanati dalla Forza Pubblica.
L'Assistente Arbitrale, successivamente, nel corso del secondo tempo veniva colpito ad un
ginocchio da una pietra che gli procurava dolore. Per ulteriore invasione di campo alla fine
del secondo tempo di due propri sostenitori”.
Avverso le suddette sanzioni ha proposto reclamo la Società A.S.D. Barletta, contestando
in fatto la ricostruzione compendiata nei rapporti in atti e ridimensionando, comunque, la
gravità degli episodi verificatisi anche in considerazione della fattiva collaborazione dei
calciatori e del Presidente della Società reclamante;
tanto premesso, rileva la Commissione che la dinamica dei fatti appare ben lumeggiata dai
rapporti degli ufficiali di gara, del commissario di campo e nella relazione del
rappresentante dell’Ufficio Indagini, coerentemente con quanto espressamente prescritto
dall’art. 31 lett. b) del C.G.S..
Alla stregua delle risultanze, stante la palese gravità dei fatti in contestazione, ritiene la
Commissione che le sanzioni applicate siano congrue e proporzionate, tanto più che non
trova riscontro alcuno l’intervento asseritamene spiegato dalla Società reclamante al fine
di far cessare ovvero contenere i disordini sopra descritti,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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