COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTOBUCHI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANTEGIDIESE-CENTOBUCHI DEL 14.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 98 del 17.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTOBUCHI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANTEGIDIESE-CENTOBUCHI DEL 14.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 98 del 17.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della A.S.D. Centobuchi; rilevato che la Società reclamante ricorreva a questa Commissione avverso l’omologazione della gara in epigrafe pubblicata nel C.U. n. 98 del 17.1.2007, chiedendo, attraverso i motivi di gravame, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Santegidiese; rilevato che il provvedimento richiesto non rientra tra quelli di competenza di questa Commissione, trattandosi di materia sulla quale deve pronunciarsi, in prima istanza, il Giudice Sportivo – ex art. 24 del C.G.S. - cui vanno, pertanto, rimessi gli atti, visto l’art. 25 comma 2 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza a decidere e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa versata.
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