COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 98 del 17.1.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO
L’AMMENDA DI € 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 98 del 17.1.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla F.C. Sporting Genzano avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 98 del 17.1.2007) con il quale è stata irrogata l’ammenda di € 1.500,00
“perché propri sostenitori, a fine gara, colpivano con pugni la finestra dello spogliatoio
riservato ai componenti della terna arbitrale, rivolgendo al loro indirizzo espressioni
minacciose ed offensive. Successivamente lanciavano attraverso la stessa finestra, semi
aperta, cartoni accesi”.
Ritenuto che il reclamo si fonda in concreto su due circostanze: 1) non si comprende
perché le porte dello spogliatoio della terna arbitrale da prima chiuse siano state poi aperte
e si sia reso necessario l’intervento di un dirigente della Società reclamante per chiuderle
nuovamente; 2) le finestre si affacciano sulla parte esterna dello stadio e sarebbero non
assoggettate a controllo della Società.
Considerato che le circostanze sopra indicate non hanno alcuna rilevanza giacchè non
tendono a smentire i fatti che hanno provocato il provvedimento disciplinare quanto ad
escludere una responsabilità della Società che, invece, scaturisce in modo inevitabile a
seguito di quanto accaduto in aderenza al principio di responsabilità oggettiva.
Valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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