COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS VECOMP VERONA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 24.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS VECOMP VERONA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 24.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, OSSERVA Il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di € 100,00 alla Società Virtusvecomp Verona per aver causato un ritardo di 30’ all’inizio della gara Porfido Albiano-Virtusvecomp Verona del 21.1.2007 essendosi un proprio calciatore titolare presentato al riconoscimento effettuato dall’arbitro, sprovvisto di un documento di identità; la Virtusvecomp Verona impugna il provvedimento adducendo, a giustificazione della condotta del proprio calciatore, il mancato rilascio, all’epoca dei fatti, del tesserino di riconoscimento da parte del Comitato Interregionale. La circostanza dedotta non vale ad escludere la colpa, sia pur lieve, del calciatore della Società reclamante che, in mancanza del tesserino, avrebbe dovuto munirsi di altro documento di identità. Ne consegue la responsabilità oggettiva della Società. La sanzione può essere però ridotta anche alla luce dell’assoluta mancanza di provvedimenti disciplinari a carico della reclamante, P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la sanzione a quella dell’ammonizione. Nulla per la tassa non versata.
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