COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C.A. 1902 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIMIGNANOMONTEVARCHI DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 10.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C.A. 1902 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIMIGNANOMONTEVARCHI DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 10.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Montevarchi C.A. 1902 S.r.l., dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data 21.12.2006, copia degli atti relativi alla gara S. Gimignano-Montevarchi del 7.1.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 94 del 10.1.2007; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it