COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 AL DIRIGENTE MARCONCINI NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE
FINO AL 30.6.2007 AL DIRIGENTE MARCONCINI NICOLA (delibera Giudice Sportivo
– C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Con ricorso interposto dalla U.S. Pontedera 1912 S.r.l., detta Società chiedeva la
riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio tesserato, sig.
Nicola Marconcini sino al 30.6.2007 per aver tenuto un comportamento gravemente e
reiteratamente lesivo e offensivo della personalità e delle capacità tecniche dell’arbitro
della gara Sangimignano-Pontedera del 20.1.2007.
La Commissione Disciplinare rileva che dalle deduzioni formulate dalla Società non
emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre a rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice
di primo grado a carico del sig. Marconcini.
Anzi alla luce di quanto emerge dall’allegato accluso al rapporto di gara dell’arbitro ai sensi
e per gli effetti dell’art. 32, comma 3 del C.G.S., ritiene di dover aggravare la sanzione
oggetto del reclamo odierno.
Infatti, ad una attenta lettura del richiamato allegato, fonte privilegiata di prova, come
disposto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., emerge come l’atteggiamento manifestato dal sig.
Marconcini nei riguardi dell’arbitro, sia stato caratterizzato, nel suo complesso, da un
elevato grado di disvalore; e ciò tenendo presente, in primo luogo, come il soggetto inibito,
non essendo inserito nella distinta ufficiale di gara, non poteva stazionare nell’area di
ubicazione degli spogliatoi del campo del Sangimignano. Non solo il sig. Marconcini,
invero, non si è limitato a manifestare il proprio disappunto nei riguardi dell’arbitro secondo
canoni di ragionevole pacatezza ed educazione, ma, al contrario, ha profferito parole
palesemente offensive della personalità e della capacità tecnica del direttore di gara.
La circostanza poi, che addirittura il sig. Marroncini cercava di impedire all’arbitro di uscire
dal proprio spogliatoio, dopo avervi fatto indebitamente accesso, bloccando la porta con
un piede e afferrando con la mano il polso dell’arbitro per ostacolarne oltremodo l’uscita,
non può che connotare il contegno del tesserato dell’U.S. Pontedera 1912 S.r.l. di
maggiore gravità.
Senza considerare, infine, come il sig. Marroncini reiterava il proprio comportamento
ingiurioso e offensivo nei riguardi dell’arbitro, nel mentre questi si recava verso la propria
autovettura prima di abbandonare l’impianto sportivo,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del C.G.S., che la sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo sino al 30.6.2007 a carico del sig. Nicola Marroncini sia estesa
a tutto il 31.12.2007.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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