COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE ANTOCI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1359.9/WP/ct/segr. del 29.12.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE ANTOCI
PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1359.9/WP/ct/segr. del
29.12.2006).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del deferimento, osserva:
il Presidente del Comitato Interregionale, visto il C.U. n. 89 del 21.12.2006; preso atto
dell’ordinanza della Commissione Disciplinare con la quale si trasmettevano gli atti alla
presidenza, per gli eventuali provvedimenti del caso, con particolare riferimento alla
posizione irregolare del calciatore Antonio Ruggiero; deferiva a questa Commissione la
U.S. Ragusa e il suo Presidente per rispondere delle violazioni degli artt. 1 e 2 del C.G.S..
gli incolpati facevano pervenire rituale memoria difensiva nella quale, pur riconoscendo “in
toto” l’addebito formulato nel deferimento, spiegavano le loro ragioni per giustificare
l’illecito compiuto.
Cio premesso, rileva questa Commissione che la responsabilità dei deferiti risulta
pienamente provata in quanto non potevano ignorare lo status effettivo del calciatore
Ruggiero il quale si trovava nella posizione di tesserato temporaneo e pertanto non poteva
essere ceduto a terzi, e quindi il deferimento deve essere accolto.
Sanzione equa appare quella di € 1.000,00 di ammenda per la Società U.S. Ragusa S.r.l.
e l’inibizione fino al 30.6.2007 al Presidente della stessa Giuseppe Antoci,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento commina la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00
(mille/00) alla Società U.S. Ragusa S.r.l. e dell’inibizione fino al 30.6.2007 al Presidente
Giuseppe Antoci.
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