COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILAZZO FRANCESCO (Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. nonché ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; DI BARTOLO GIACOMO (Vice Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILAZZO FRANCESCO (Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. nonché ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; DI BARTOLO GIACOMO (Vice Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore federale in data 28.12.2006 nei confronti: del sig. Francesco Milazzo Presidente della U.S.D. Alcamo per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 91 comma 2 delle N.O.I.F. per non aver onorato gli obblighi derivanti dall’accordo economico stipulato con il calciatore Levantino per la stagione sportiva 2004/2005 nonché per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver prodotto in giudizio un documento non veritiero al fine di trarre in inganno la sottoscritta Commissione; del sig. Giacomo Di Bartolo, Vice Presidente della U.S.D. Alcamo, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver prodotto in giudizio un documento non veritiero al fine di trarre in inganno la sottoscritta Commissione; della U.S.D. Alcamo, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni addebitate al Milazzo ed al Di Bartolo; rilevato che nessuno dei deferiti è comparso all’odierna udienza; letta la memoria difensiva trasmessa a questa Commissione dai deferiti con la quale vengono eccepite, in via preliminare, la irritualità e la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a questa Commissione in via telefonica dal calciatore Levantino ed in via principale la infondatezza del deferimento avendo il calciatore in concreto percepito il rimborso spese a lui dovuto; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 18 di inibizione per il Presidente sig. Francesco Milazzo; mesi 12 di inibizione per il Vice Presidente sig. Giacomo Di Bartolo; ammenda di € 5.000,00 per la U.S.D. Alcamo. Rigettata in via preliminare l’eccezione sollevata in ordine alla irritualità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a questa Commissione dal calciatore Levantino in quanto non solo l’organo giudicante ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni ma, nella particolare fattispecie, gli atti del deferimento originario disposto dalla Procura Federale nei confronti del Milazzo e della U.S.D. Alcamo sono stati poi ritrasmessi alla Procura senza che, a seguito degli ulteriori accertamenti, ha poi disposto il deferimento definitivo (nei confronti dei sigg. Milazzo e Di Bartolo e della U.S.D. Alcamo) oggi all’esame di questa Commissione e dunque i soggetti deferiti hanno avuto ogni possibilità di prendere in esame gli accertamenti effettuati e di controdedurre al riguardo; rilevato che i fatti oggetto del deferimento sono comprovati documentalmente in quanto: nella memoria difensiva prodotta dal sig. Milazzo e dalla U.S.D. Alcamo, in persona del Vice Presidente Di Bartolo, per l’udienza fissata per la discussione del primo deferimento si affermava che in data 1° luglio 2006 il sig. Levantino aveva rilasciato quietanza liberatoria con la quale dichiarava di aver integralmente ricevuto il rimborso spese dovuto; nel corso dell’udienza innanzi a questa Commissione veniva depositata detta quietanza; successivamente è stata acquisito agli atti un documento denominato “contratto di transazione”, sottoscritto in data 10 agosto 2006 dalla Società e dal Levantino, nel quale il calciatore “si impegna a rilasciare” una quietanza liberatoria per gli importi a lui dovuti; considerato che, dunque, il documento sopramenzionato del 1° luglio 2006 (quietanza liberatoria) risulta palesemente non veritiero nella data sullo stesso apposto; valutato, alla luce di quanto sopra esposto: che in effetti l’U.S.D. Alcamo non ha onorato tempestivamente gli obblighi derivanti dall’accordo economico stipulato con il calciatore Levantino per la stagione sportiva 2004/2005; che il Presidente Milazzo ed il Vice Presidente Di Bartolo hanno prodotto documento non veritiero nella data al fine di trarne vantaggio nel giudizio in discussione dinanzi a questa Commissione; ritenuto che i soggetti deferiti devono essere considerati responsabili per i fatti loro ascritti, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge l’inibizione per mesi quindici al Presidente sig. Francesco Milazzo, l’inibizione per mesi dodici al Vice Presidente sig. Giacomo Di Bartolo e l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Società U.S.D. Alcamo.
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