COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO CON DECORRENZA IMMEDIATA E CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2007; L’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 31.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO CON DECORRENZA IMMEDIATA E CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2007; L’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 31.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il reclamo proposto dal F.C. Sporting Genzano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 108 del 31.01.2007) con il quale sono state irrogate, con riferimento a fatti verificatisi in occasione della partita F.C. Sporting Genzano – S. Felice A.C. Normanna del 28.01.2007, le seguenti sanzioni: squalifica del campo con decorrenza immediata e con obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 31 dicembre 2007; ammenda di € 15.000,00; penalizzazione di tre punti in classifica; Sentito il rappresentante della Società reclamante assistito dal proprio legale. Preso atto che il F.C. Sporting Genzano non ha impugnato le residue sanzioni qui di seguito elencate: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; risarcimento dei danni subiti dall’Assistente Arbitrale se richiesti e documentati. Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate, in sintesi; a) per avere un sostenitore del F.C. Sporting Genzano lanciato un tamburo all’indirizzo di uno degli Assistenti arbitrali con il preciso intento di colpirlo, provocando allo stesso gravi danni fisici, b) perché sostenitori del F.C. Sporting Genzano lanciavano sul terreno di giuoco, fin dall’inizio della gara, oggetti di diversa natura; c) perché un tifoso del F. C. Sporting Genzano, mentre le squadre raggiungevano gli spogliatoi, scavalcava la rete di recinzione scagliandosi contro i calciatori della squadra ospite con espressioni ingiuriose e minacciose, tifoso poi arrestato dai carabinieri; d) per avere alcuni estranei ingiuriato e minacciato la terna arbitrale nello spazio loro riservato; Ritenuto che nella determinazione delle sanzioni il Giudice Sportivo ha tenuto conto soprattutto della eccezionale gravità del fatto “concretamente idoneo a porre in pericolo la vita di un Ufficiale di gara”; Rilevato, invece, che va censurato il passo della motivazione della decisione del Giudice Sportivo nel quale si è valutato il comportamento dei sostenitori locali che nulla hanno fatto per l’immediata identificazione del responsabile del gesto delittuoso, comportamento che le Carte Federali tengono in considerazione per la Società ma non per i sostenitori (vedi art. 11 comma 6 del C.G.S.); Valutato che con il reclamo la Società lamenta l’eccessività delle sanzioni irrogate in presenza di una serie di circostanze delle quali non avrebbe tenuto conto il Giudice Sportivo ed in particolare: a) la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti e dall’allenatore del F.C. Sporting Genzano; b) il comportamento civile e corretto della maggioranza del pubblico che isolava e stigmatizzava l’autore del lancio del tamburo; c) una serie di imprecisioni contenute nei rapporti di gara (il soggetto autore del lancio del tamburo coinciderebbe con quello che avrebbe scavalcato la recinzione; non risponderebbe a verità che alcuni dirigenti dello Sporting Genzano, non presenti in distinta, avrebbero tentato di aggredire la terna arbitrale); d) la fattiva opera di prevenzione svolta dalla Società con la richiesta e la predisposizione di un adeguato servizio di ordine pubblico; e) l’assenza di precedenti in capo alla Società; f) la ferma reazione a condanna dei fatti da parte della Società e dell’Amministrazione Comunale; g) la diversa valutazione da parte della Giustizia Sportiva di precedenti specifici; Considerato che i fatti verificatisi sono sicuramente da considerare di estrema gravità in considerazione delle gravi conseguenze fisiche sopportate dall’Assistente Arbitrale colpito dal tamburo; Ritenuto, però, che non può condividersi la valutazione, effettuata dall’arbitro e recepita dal Giudice Sportivo, in base alla quale il tifoso avrebbe lanciato il tamburo “con il preciso intento di centrare l’Assistente”, valutazione peraltro non effettuata dall’Assistente Arbitrale colpito e non comprovabile in alcun modo; Valutato che tutti gli atti oggetto di censura non hanno trovato smentita nel reclamo della Società in quanto in parte sono stati già presi in considerazione dal Giudice Sportivo (fattiva collaborazione dell’allenatore, presenza adeguata delle Forze dell’Ordine), per la parte residua non sono supportati da alcun mezzo di prova e dunque non possono essere considerati vista la fede privilegiata di cui godono i rapporti degli ufficiali di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. Considerati complessivamente i comportamenti tenuti dai sostenitori del F.C. Sporting Genzano in occasione della gara in questione, si ritiene di dover riformare, riportandoli a maggiore equità, i provvedimenti del Giudice Sportivo, pur auspicando sempre maggiori controlli da parte delle Società idonei ad evitare il concretizzarsi di situazioni di indubbia gravità atte a provocare pericolo per l’incolumità dei protagonisti dell’evento sportivo P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dal F.C. Sporting Genzano: conferma la squalifica del campo con obbligo di disputare le gare a porte chiuse sino al 31.12.2007; riduce l’ammenda irrogata da € 15.000,00 ad € 5.000,00; annulla la penalizzazione di tre punti in classifica. Nulla per la tassa non versata.
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