COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della Società F:C. Francavilla nel quale si specifica che il calciatore Andrea Manco al termine dell’incontro Ippogrifo Sarno-Francavilla del 18.2.2007 si sarebbe limitato a scaraventarsi in modo minaccioso verso i calciatori della squadra avversaria tentando di colpirli senza riuscirvi; letto altresì il rapporto arbitrale, da cui si evince che effettivamente il calciatore Manco non colpiva alcun calciatore avversario, venendo invece egli stesso raggiunto da diversi colpi al volto, al punto da finire accasciato per terra; ritenuto pertanto che il comportamento del calciatore debba essere ricondotto alla sfera del solo tentativo di aggressione non avendo egli colpito nessun avversario; e conseguentemente non si è reso responsabile di alcun atto di violenza ma solo di un comportamento minaccioso ed intimidatorio e quindi meritevole di una sanzione meno afflittiva, P.Q.M. Accogli il ricorso e riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea Manco a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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