COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SUSINI MIRKO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SUSINI MIRKO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo
OSSERVA
Con C.U. n. 120 del 21.02.2007 il Giudice Sportivo, squalificava per quattro gare effettive il
calciatore Susini Mirko, perché si alzava dalla panchina gettando dell’acqua addosso agli
avversari che esultavano e rivolgeva agli stessi espressioni offensive. Nella circostanza
colpiva uno di questi con una testata, senza tuttavia procurargli alcun danno fisico.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La U.S. Pontedera 1912 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione,
chiedendone una riduzione, perché a suo dire, il calciatore “non voleva colpire
intenzionalmente l’avversario, ma ha solamente simulato l’atto appoggiandosi con la spalla
e senza procurare alcun danno fisico.
Il reclamo è infondato e va respinto.
I fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara non possono che essere confermati
stante la fede privilegiata di cui godono e stante l’assenza di una benché minima prova
contraria.
In conclusione, considerata la gravità dei fatti, la squalifica per quattro gare effettive
appare congrua,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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