COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 4.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 4.4.2007 ALL’ALLENATORE SQUILLANTE LUIGI E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FALCO GENNARO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. AVVERSO
L’AMMENDA DI € 4.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 4.4.2007
ALL’ALLENATORE SQUILLANTE LUIGI E LA SQUALIFICA PER TRE GARE
EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FALCO GENNARO (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Società reclamante che ha
insistito per l’accoglimento delle richieste anche istruttorie, esposte nel reclamo, osserva:
il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe in relazione ai fatti di violenza
accaduti al termine della gara Ippogrifo-Francavilla del 18.2.2007;
propone reclamo la A.S. Ippogrifo Sarno sostenendo che gli autori dell’aggressione a fine
gara non sarebbero ignoti tifosi della squadra bensì il custode del campo, l’addetto alla
porta carraia ed un tesserato dell’Ippogrifo identificato dalla reclamante come Bruzzese
Vincenzo. Inoltre sostengono che l’allenatore Luigi Squillante non sarebbe l’autore dei fatti
addebitatigli nel referto arbitrale ipotizzando che l’arbitro lo abbia confuso con il sopra
nominato tesserato Vincenzo Bruzzese che indossava anche lui la tuta con i colori sociali
del Club.
Nessuna censura specifica viene mossa avverso la squalifica inflitta al calciatore Gennaro
De Falco.
In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica inflitta al
calciatore De Falco per la mancata esposizione dei motivi.
Per quanto riguarda le altre sanzioni va in primo luogo disattesa la richiesta di acquisizione
del referto della Pubblica Sicurezza in quanto generica e ricognitiva. Peraltro non c’è
neppure alcuna prova dell’effettiva esistenza di tale atto che se anche fosse stato redatto
sarebbe coperto dal segreto della fase delle indagini. La richiesta è quindi inammissibile.
Il rapporto dei Vigili Urbani prodotto dalla reclamante non introduce alcun elemento
rilevante ai fini della descrizione. Nessun valore probatorio possono avere neppure gli
articoli di giornale prodotti dalla reclamante che, peraltro, condannano gli incidenti avvenuti
a fine gara.
Pieno valore probatorio assume invece il rapporto arbitrale e quello degli assistenti che
ricostruiscono i fatti e le responsabilità dello Squillante.
Nessuna rilevanza può avere l’avvenuta identificazione degli autori dei fatti violenti
addebitati dal Giudice Sportivo genericamente a sostenitori dell’Ippogrifo. Anzi la
circostanza che gli autori della violenza siano tesserati o, comunque, collaboratori della
reclamante rendono ancor più giustificate le sanzioni inflitte ed impongono a questa
Commissione di inviare copia degli atti alla Procura Federale affinché agisca
disciplinarmente nei confronti del tesserato Vincenzo Bruzzese,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Gennaro De
Falco e la respinge per quant’altro.
Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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