COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IODICE GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 23.2.2007 – Coppa Italia Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IODICE GIOVANNI (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 26 del 23.2.2007 – Coppa Italia Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo presentato dalla Società U.S.D. Siracusa S.r.l., avverso il provvedimento di
squalifica di due gare effettive del calciatore Giovanni Iodice, espulso nel corso
dell’incontro Siracusa-Noicattaro (Coppa Italia Serie D) del 21.2.2007 per aver colpito con
violenza, durante un’azione di gioco, un calciatore avversario con un calcio ad un
ginocchio, che ne provocava la sostituzione.
Letto il rapporto arbitrale nel quale viene specificato come il calciatore sia stato espulso
per aver colpito con violenza a gamba tesa e a piede a martello, un calciatore avversario
all’altezza del ginocchio costringendolo ad abbandonare il campo, venendo
successivamente trasportato in ospedale;
considerato che non risulta essere stata in alcun modo dimostrata la non volontarietà
dell’intervento falloso né la natura fortuita dello stesso che sarebbe stato causato dalle
condizioni del manto erboso reso viscido dalla pioggia, secondo la ricostruzione fornita
dalla Società ricorrente.
Ritenuta congrua la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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