COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA PISONIANOSCAFATESE DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 14.2.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PISONIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA PISONIANOSCAFATESE
DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 14.2.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti
letto il ricorso proposto dall’ASD Pisoniano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C.U. n. 117 del 14 febbraio 2007) con il quale, con riferimento alla gara Pisoniano-
Scafatese non disputata, è stato accolto il reclamo proposto dalla S.S.D. Scafatese Calcio
e, per l’effetto, inflitta alla ASD Pisoniano la punizione sportiva della perdita della gara in
questione con il punteggio di 0-3 in favore della Scafatese Calcio.
Letta la memoria della Società controinteressata.
Ascoltato il legale della Società controinteressata.
Premesso che la gara in esame non è stata disputata in quanto il Prefetto della Provincia
di Roma, con ordinanza 5 gennaio 2007, ne aveva vietato lo svolgimento in
considerazione delle rilevanti carenze del campo sportivo “Don Antonio Aureli” di
Pisoniano, privo del certificato di agibilità e carente sotto il profilo della sicurezza anche in
considerazione della prevista presenza di un consistente numero di tifosi della squadra
ospite.
Rilevato che il Giudice Sportivo ha fondato la propria pronuncia su alcuni rilevanti aspetti
che qui si riassumono:
- il Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale – L.N.D. n. 179 del 1 giugno 2006
prevedeva che, all’atto dell’iscrizione al campionato, tutte le squadre producessero una
dichiarazione di disponibilità del campo di gioco integrata da attestazione di agibilità
rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza su locali di pubblico
spettacolo;
- la Comunicazione Ufficiale del Comitato Interregionale inviata a tutte le Società prima
dell’inizio della stagione precisava le modalità operative da seguire in caso di
indisponibilità del campo di gioco;
- la ASD Pisoniano aveva ottenuto una autorizzazione provvisoria per l’utilizzazione del
proprio impianto di gioco rilasciata dal Sindaco del Comune di Pisoniano in data 21
settembre 2006;
- l’ordinanza del Prefetto di Roma del 5 gennaio 2007 con la quale si è vietato lo
svolgimento della gara non costituisce causa di forza maggiore essendo la ASD Pisoniano
da tempo a conoscenza sia delle carenze dell’impianto che dell’assenza dell’attestazione
dell’agibilità definitiva dello stesso.
Considerato che con il proprio ricorso l’ASD Pisoniano ha sostenuto che l’impianto “Don
Antonio Aureli” sarebbe fornito della prescritta omologazione federale tant’è che tutte le
precedenti gare si sono svolte regolarmente in quella sede e che l’autorizzazione
provvisoria rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sarebbe equipollente al
certificato di agibilità.
Rilevato, altresì, che la ASD Pisoniano assume una palese contraddittorietà del
provvedimento del Giudice Sportivo in quanto la Società avrebbe pienamente rispettato la
normativa federale e non sussisterebbe alcun obbligo di possedere un impianto in grado di
garantire l’afflusso dei tifosi avversari anche in numero rilevante.
Ritenuto, inoltre, che la Società ricorrente denuncia la mancata collaborazione della
Società ospite che non avrebbe indicato il numero dei tifosi al seguito rendendo così
imprevedibile per l’ASD Pisoniano il rischio che la partita non potesse essere giocata.
Preso atto che la Società ricorrente denuncia la impossibilità di reperimento di un impianto
alternativo considerato anche l’esiguo spazio di tempo maturato tra la data di emanazione
dell’ordinanza prefettizia e quella di svolgimento della gara e la violazione dell’obbligo di
informazione preventiva da parte della Scafatese circa la trasferta a rischio.
Preso atto delle ragioni esposte dalla Società controinteressata che ha assunto la assoluta
pretestuosità ed irrilevanza delle argomentazioni addotte dalla ASD Pisoniano e la
legittimità e fondatezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo.
Valutato che tutti i motivi di ricorso formulati dalla ASD Pisoniano non possono essere
accolti per la considerazione, idonea ad assorbire tutti i motivi di reclamo, consistente
nell’accertamento da parte del Prefetto della Provincia di Roma della mancanza della
prescritta agibilità e di una serie di carenze dell’impianto idonee ad impedire lo
svolgimento dell’incontro (esiguità del settore destinato alla tifoseria ospite, esistenza di
un’unica strada senza uscita per arrivare ed uscire dallo stadio, inesistenza di serie
separazioni tra tifoseria locale e tifoseria ospite, inesistenza di servizi igienici per la
tifoseria ospite).
Ritenuto che il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Roma costituisce
legittimo esercizio di potere riservato dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773 non in presenza di cause di forza maggiore ma di carenze strutturali dell’impianto.
Rilevato che l’autorizzazione provvisoria in possesso dell’ASD Pisoniano rilasciata dal
Sindaco del Comune di Pisoniano in data 21 settembre 2006 costituisce deroga
temporanea per la quale non risulta agli atti del giudizio intervenuta nei mesi successivi
alcuna iniziativa da parte della Società tesa a consentire il rilascio di autorizzazione
definitiva.
Ritenuto che il provvedimento emesso dal Prefetto in base all’art. 2 T.U.L.P.S. prevale su
quello di deroga temporanea emesso dal Sindaco essendo fondato su valutazioni di
pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine e la sicurezza pubblica.
P.Q.M.
Respinge il ricorso proposto dall’ASD Pisoniano e, per l’effetto, conferma il provvedimento
del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta all’ASD Pisoniano la punizione sportiva
della perdita della gara Pisoniano-Scafatese con il punteggio di 0-3 in favore della
Scafatese Calcio.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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