COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMISO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORBINO ROCCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 128 del 28.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMISO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORBINO ROCCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 128 del 28.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, con C.U. n. 128 del 28.2.2007 il Giudice Sportivo squalificava, per tre gare effettive, il calciatore Rocco Corbino, perché a gioco fermo, colpiva con una testata al volto un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. La Pol. Comiso Calcio ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione, sostenendo che il calciatore aveva subito innumerevoli strattonamenti e provocazioni e, pertanto, chiedeva la riduzione della squalifica da tre a due giornate. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara non possono che essere confermati, stante al fede privilegiata di cui godono ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Va evidenziato, altresì, che la squalifica comminata di tre gare, costituisce il minimo edittale per il comportamento tenuto dal calciatore, così come determinata dall’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. Atteso, infine, che la Società reclamante si è limitata a sostenere che si è trattato di una reazione limitata a “sostenute spinte” senza però allegare una benché minima prova a sostegno di tale tesi, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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