COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SABBATINI MASSIMILIANO (tesserato Fano Calcio S.r.l. – SSD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 128 del 28.2.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 9/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE SABBATINI MASSIMILIANO (tesserato Fano Calcio
S.r.l. - SSD) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 128 del 28.2.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
L’arbitro, su segnalazione dell’assistente, espelleva il calciatore Massimiliano Sabbatini
perché colpiva a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco un calciatore
avversario con una violenta manata sul volto, facendolo cadere a terra.
Il calciatore Massimiliano Sabbatini ha chiesto una congrua riduzione della squalifica,
assumendo che aveva colpito l’avversario con una spinta data a mano aperta sulla spalla
in risposta alla provocazione del medesimo avversario, che gli aveva sputato sulla maglia.
Aggiungeva che la caduta a terra era stata accentuata e che il gesto non poteva essere
interpretato un atto di violenza.
Il reclamo è infondato.
La tesi del reclamante non trova conforto nel referto arbitrale, non altrimenti interpretabile
se non come un atto violento compiuto dal calciatore Massimiliano Sabbatini in danno del
proprio avversario.
La sanzione non può pertanto essere rivista, trattandosi di pena edittale ai sensi dell’art.
14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata di € 65,00 in
capo alla Società Fano Calcio S.r.l. SSD.
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