COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 15/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Spilli) (nota n. 1682.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Mattia Testi) (nota n. 1743.9/WP/ct/segr. del 28.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Romeo Azzali) (nota n. .9/WP/ct/segr. del 28.2.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 15/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Spilli) (nota n. 1682.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Mattia Testi) (nota n. 1743.9/WP/ct/segr. del 28.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ALTERI STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Romeo Azzali) (nota n. .9/WP/ct/segr. del 28.2.2007). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letti i n. 3 deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 19.2.2007 e 28.2.2007 nei confronti della Società Aglianese Calcio S.r.l. e del sig. Stefano Alteri, Presidente dell’Aglianese Calcio S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11, 12 e 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Riuniti per evidente connessione tutti i deferimenti disposti nei confronti della A.C. Aglianese Calcio S.r.l. e del suo Presidente Stefano Alteri. Rilevato che, in effetti, la Società Aglianese Calcio S.r.l. si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione Accordi Economici pubblicate sui Comunicati Ufficiali n. 79 del 15.12.2006 e n. 85 del 2.1.2007, della Commissione Accordi Economici e C.U. n. 5 del 20/1/2007 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con le quali la Società è stata condannata al pagamento delle somme di € 2.250,00 in favore del calciatore Marco Spilli, € 2.020,00 in favore del calciatore Mattia Testi ed € 4.500,00 in favore dell’allenatore Romeo Azzali. Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici e Collegio Arbitrale, non impugnate, sono passate in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della Società Aglianese Calcio S.r.l. in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Visti gli artt. 7 comma 6 bis, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., e l’art. 94 ter commi 12 e 13 delle N.O.I.F. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società AGLIANESE CALCIO S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Stefano ALTERI la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008.
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